Art. 158.
(Assistenza post-penitenziaria e soppressione di enti).

      1. I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dagli istituti e per un congruo periodo successivo. Tale disposizione si applica anche nei confronti di coloro che fruiscono di misure alternative.
      2. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato dai centri di servizio sociale per adulti, che promuovono gli interventi adeguati, facendo riferimento alle risorse della rete sociale.
      3. I dimessi affetti da gravi infermità o da anomalie psichiche sono segnalati ai

 

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servizi pubblici competenti per la necessaria assistenza.
      4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono predisposti progetti per i quali può essere richiesto il finanziamento della Cassa delle ammende. Può essere finanziato anche l'impiego di operatori della rete sociale, che collegano i centri di cui al comma 2 al fine di una maggiore efficacia degli interventi stessi.
      5. I consigli di aiuto sociale, costituiti ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale, istituito ai sensi dell'articolo 77 della medesima legge n. 354 del 1975, sono soppressi. Alle agenzie per il lavoro pubbliche e alle altre agenzie abilitate sono attribuite le funzioni esercitate dal citato comitato soppresso in attuazione del presente comma.